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Statuto
- (Ufficio del Registro
di Riva del Garda il 2 dicembre 1998 al n.1841)
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Articolo 1 - Costituzione , sede e durata.
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Articolo 2 - scopi, obiettivi e finalità
L'associazione svolge la sua attività senza
fine di lucro.
L'attività dell'associazione è diretta alla
tutela ed alla promozione sociale, politica, culturale ed economica dei
lavoratori, dei pensionati ed in generale dei cittadini; al fine di favorirne il
completo sviluppo ed il pieno inserimento nella società civile, ad ogni
livelle, con conseguente rimozione di qualsiasi ostacolo, difficoltà o
pregiudizio lesivo degli interessi e dei diritti degli stessi anche con
riferimento alle proprie condizioni personali e famigliari.
In particolare l'associazione intende
perseguire i seguenti scopi:
-
si propone di promuovere gli ostacoli che
, di fatto , impediscono la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale nei
diritti e nei doveri dei lavoratori ed in generale tra i cittadini e di
compiere ogni attività necessaria per tale finalità
-
di favorire la realizzazione
dell'uguaglianza sostanziale nel lavoro e nella vita quotidiana tra i
cittadini, anche attraverso la predisposizione di strutture finalizzate alla
prestazione di servizi in funzione dell'esercizio dei singoli diritti, nonché
dell'adempimento dei doveri e dell'informazione degli stessi
-
di favorire la realizzazione di
iniziative a carattere informativo, culturale , artistico, sportivo, turistico
e sanitario intese a promuovere un sano e proficuo impiego del tempo libero
nello spirito di comunanza e fraternità
Per raggiungere tali obiettivi l'associazione
potrà compiere ogni attività ed intervento diretto e/o di natura promozionale,
attraverso le forme dalla stessa ritenute più idonee
A tal fine potrà anche istituire sportelli e
centri di raccolta di dati da inoltrare ed appositi organismi e/o professionisti
iscritti negli albi di legge per la definizione di tutte le pratiche relative
all'assistenza e consulenza sociale, del lavoro, previdenziale e per adempiere
agli obblighi tributari e fiscali.
Potrà altresì , per i propri scopi
statutari, stipulare convenzioni con compagnie di assicurazione , società di
servizi ed istituti di credito, nochè compiere attività riconducibili
alle finalità di cui sopra, per conto dei propri iscritti ed a favore di loro:
-
promuovere iniziative culturali,
politiche, sociali, ricreative, sportive, editoriali e scientifiche tese a
divulgare le finalità dell'associazione, i servizi d'assistenza e di
informazione forniti dalla stessa a favore del mondo del lavoro e dei cittadini
ed a eliminare ogni forma di discriminazione culturale e sociale
-
promuovere , realizzare e patrocinare
riunioni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di formazione e aggiornamento,
studi e ricerche sulle problematiche connesse con i fini istituzionali
dell'associazione
-
partecipare a Comitati nazionali ed
internazionali che abbiano scopi analoghi od integrativi a quelli stabiliti
nel presente statuto e può aderire ad organizzazioni internazionali che
perseguono finalità comuni
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Articolo 3 - patrimonio ed esercizio finanziario
Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni
immobili e mobili comunque acquistati dall'associazione;
Le entrate dell'associazione, da utilizzare per il suo
funzionamento sono costituite.
-
dalle quote associative, la cui entità è definita
annualmente dal consiglio direttivo
-
da eventuali contributi, donazioni e lasciti destinati
all'incremento dell'attività salvo il disposto degli art.600 e 786 del
Codice Civile
-
da sottoscrizioni volontarie
-
da versamenti dello stato, delle regioni, delle province,
dei comuni, degli enti locali, dei ministeri, degli assessorati, della
comunità europea ed enti nazionali e sovranazionali in genere , erogati per
l'attività svolta dall'associazione per il conseguimento degli scopi
istituzionali
-
da ogni altro provento consentito dalla legge
Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto utili
o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge
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Articolo 4 - Associati
Possono associarsi tutti coloro che senza
distinzione di razza, sesso e religione, abbiano interesse agli scopi
dell'associazione. Possono altresì associarsi le persone giuridiche nazionali e
sovranazionali, pubbliche e private e le altre associazioni od enti aventi scopi
o finalità analoghi o affini.
Gli associati si distinguono in :
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Articolo 5 - Doveri degli
Associati e cessazione della qualità di associato
Tutti gli associati sono
tenuti all'osservanza dello statuto , degli eventuali regolamenti interni ,
delle deliberazioni degli organi competenti competenti e all'espletamento dei
compiti loro attribuiti dall'associazione.
L'adesione all'associazione
è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo,
fermo restando in caso di diritto di recesso.
la qualità di associato si
perde per morte, per recesso,per morosità e per esclusione. Può essere escluso
l'associato che venga meno agli obblighi derivanti dal presente statuto, che
danneggi in qualsiasi modo gli interessi dell'associazione e/o compia azioni
incompatibili con le finalità della medesima
L'esclusione deve essere
deliberata dalla maggioranza semplice del consiglio direttivo. Il recesso è
consentito ad ogni anno associato in qualsiasi momento. In caso si recesso
l'associato non ha diritto alla restituzione delle quote associative
precedentemente versate.
L'adesione alla associazione
comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nelle assemblee per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organismi direttivi dell'associazione.
La divisione degli aderenti
nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli
aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione,
ciascun aderente in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla
vita dell'associazione.
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Articolo 6 - Organi
dell'Associazione
Gli organi dell'associazione
sono :
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Articolo 7 - assemblea generale degli associati
L'Assemblea generale degli associati ,
costituita da tutti gli associati sostenitori ed ordinari, è convocata dal
consiglio direttivo almeno una volta l'anno per formare il programma operativo
di massima, i progetti evolutivi e le strategie dell'associazione e da le linee
generali di comportamento per meglio perseguire gli scopi. Sa ancora non emanato
, provvede ad approntare eventuale regolamento interno da sottoporre
all'approvazione definitiva del consiglio direttivo.
L'assemblea generale degli associati
delibera, qualunque sia il numero degli associati presenti, con il voto
favorevole della maggioranza dei membri presenti. hanno diritto di intervenire
in assemblea tutti gli associati purché non siano in mora con i versamenti
della quota associativa che dovrà effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Gli avvisi di convocazione dovranno
specificare il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno da trattare ed
hanno validità di convocazione nei seguenti casi :
-
siano inviati nominativamente
all'indirizzo del socio
-
siano presenti all'interno di uno
strumento di informazione come il giornalino o il bollettino
-
siano esposti all'albo delle sedi e
recapiti del circolo
Le modalità di votazione saranno
stabilite dal presidente dell'assemblea e ciascun associato ha diritto al
proprio voto ed una delega.
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Articolo 8 - il presidente
Il presidente è eletto dall'Assemblea
dei soci, rimane in carica 4 quattro anni e può essere rieletto
La firma e la rappresentanza
dell'Associazione spetta al Presidente del consiglio direttivo il quale può
compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale e può, con la sola
sua firma, tra l'altro, stipulare atti giuridici, richiedere affidamenti presso
le banche ed istituti di credito, riscuotere somme a qualsiasi titolo
dovute o erogate, rilasciandone liberatoria quietanza.
Può rilasciare procure per singoli atti.
In caso di assenza o impedimento può delegare la firma al vicepresidente o ad
altro consigliere e di ciò ne farà menzione nel libro verbali del consiglio
direttivo.
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Articolo 9 - consiglio direttivo
Tutti gli
associati in regola con il pagamento della quota annuale dell'associazione
possono candidarsi a tutte le cariche dell'associazione, tali candidature devono
essere presentate secondo le modalità che saranno indicate nella convocazione
dell'assemblea elettiva fatta dal consiglio direttivo; ogni associato ha diritto
ad un solo voto, è ammessa una sola delega.
Il Consiglio
direttivo è composto da un numero variabile , da tre a quindici , eletti
dall'assemblea generale degli associati, durano in carica quattro anni.
In caso di
dimissioni di un consigliere , il consiglio stesso provvede alla sua
sostituzione nominando il primo dei non eletti e chiedendone la convalida alla
prima assemblea degli associati Il consiglio nomina nel proprio seno il
vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Il
segretario curerà la regolare tenuta di tutta la documentazione di tipo
amministrativo inerente l'associazione,
mentre il tesoriere provvederà a gestire la cassa e le entrate correnti
dell'associazione stessa , redigendo il rendiconto economico e finanziario di
tutta l'attività dell'associazione, tale rendiconto dovrà essere approvato
durante l'assemblea annuale dell'associazione; il tesoriere potrà anche essere
delegato, con apposita specifica delibera dal consiglio direttivo, ad operare
sui conti correnti dell'associazione presso banche ed uffici posali.
Il consiglio
direttivo stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale, gestisce ed
amministra il patrimonio dell'associazione in via ordinaria e straordinaria,
deliberando, tra l'altro, per l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni
immobili ed mobili per la richiesta di finanziamenti, mutui ed aperture di
credito in genere, per la concessione di garanzie reali e per l'adesione
dell'associazione ad altre associazioni o ad enti in genere e per la stipula di
convenzioni. Il consiglio direttivo intesta , tra l'altro, a nome dei suoi
componenti, ciò ciò che non fosse possibile intestare direttamente
all'associazione comprese licenze, autorizzazioni amministrative, e d i
polizia eventualmente occorrenti per lo svolgimento dell'attività
dell'associazione. Fissa infine l'ammontare della quota associativa annua.
Il direttivo
è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che questi lo
riterrà utile oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due terzi
dei consiglieri. Le adunanze si ritengono legalmente valide e costituite quando
ad esse v'intervengono la maggioranza dei consiglieri eletti. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei voti presenti
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Articolo 10 - rappresentanza dell'associazione
La firma e la rappresentanza
dell'associazione spettano al presidente del consiglio direttivo il quale può
compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e può, con la sola
sua firma, tra l'altro, stipulare atti giuridici, richiedere affidamenti presso
banche ed istituti di credito, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute o
erogate, rilasciandone liberatoria quietanza. Può rilasciare procure per
singoli atti o categorie di atti , in caso di assenza o impedimento il
presidente può delegare alla firma al vicepresidente o ad altro
consigliere e di ciò ne farà menzione nel libro dei verbali del
consiglio direttivo
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Articolo 11 - bilancio e collegio dei revisori dei
conti
Annualmente l'associazione
deve approvare il Rendiconto Economico Annuale (
RAE) , dal RAE devono risultare
i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il RAE va approvato ogni anno e
l'organo competente alla sua approvazione è l'assemblea dei soci.
Gli eventuali attivi del RAE
dovranno essere reinvestiti in opere ed attività svolte a perseguire i fini
sociali. La gestione dell'associazione può essere controllata dai revisori dei
conti, costituito da tre membri eletti anch'essi tra gli associati per la
durata di quattro anni. I revisori dei conti dovranno accertare la regolare
tenuta della contabilità sociale , redigeranno una relazione ai bilanci
annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e
dei titoli di proprietà dell'associazione. Di ogni attività del collegio
dovrà compilarsi il verbale; il collegio elegge il presidente, che dura in
carica quattro anni ed è rieleggibile.Il collegio partecipa senza diritto di
voto alle adunanze delle assemblee e de consiglio direttivo.
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Articolo 12 - scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione può
avvenire per l'impossibilità di continuare l'attività e di perseguire le
finalità statutarie o nell'ipotesi previste dal codice civile. Lo scioglimento
dell'associazione è deliberata dall'assemblea degli associati . In caso di
scioglimento, l'assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori. Gli associati
no hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, il quale sarà invece destinato
ad enti o altra associazione similare con finalità analoghe, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n.662 del 23
dicembre 1996, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
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Articolo 13 - regolamenti e disposizioni generali
Per meglio disciplinare il
funzionamento interno e per programmare ed attuare le iniziative ,
l'associazione potrà anche predisporre un apposito regolamento interno . Per
quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del codice civile
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